Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, ha specificato con una circolare ministeriale Prot. n. 1680/M360 che “non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio”.

Basandosi su questo principio si specifica che “non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie”.

Ecco cosa verificare – secondo il documento – affinché le pellicole oscuranti siano legali:

1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime, avvertendo anche chi fa il lavoro in carrozzeria di controllare che siano visibili i marchi della pellicola una volta montata sui vetri, pena l’illegalità del montaggio;

2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate.

Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (capo di visibilità anteriore) non è consentita l’applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza, né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.

Ormai è difficile trovare un’auto che non abbia lo specchietto laterale destro, ma se la vostra macchina è una di queste, allora non potrete oscurare il lunotto. Parabrezza e vetri laterali anteriori (cioè il finestrino del conducente e quello del passeggero) non potranno essere oscurati in nessun caso.

Infine la Circolare precisa: “l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada”.

La sanzione per il mancato rispetto delle norme sui vetri oscurati è solo amministrativa e ammonta solitamente ad 80€.

Riepilogando, le pellicole saranno legali se:

• Hanno il marchio del loro produttore;

• Hanno ottenuto l’omologazione per il modello di auto specifico (dobbiamo avere un certificato);

• Vengono applicate sui vetri laterali posteriori;

• Vengono applicate sul lunotto a condizione che l’auto abbia entrambi gli specchi retrovisori esterni.